LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da  Di  Cosmo
 Angelo, via Dosso Faiti, 36, Mariano Comense, avverso le cart. esatt.
 911V0011355400147 dell'Ufficio imposte dirette di Cantu'.
                           RITENUTO IN FATTO
    Nella  dichiarazione congiunta presentata per l'esercizio 1988 era
 stato assoggettato a tassazione separata il trattamento  speciale  di
 disoccupazione  conseguito  dal coniuge per il periodo 24 febbraio-22
 agosto 1987, ma corrisposto di fatto nell'anno 1988; con l'iscrizione
 in epigrafe l'ufficio recuperava a  tassazione  la  maggiore  imposta
 dovuta.
    Con   ricorso   ritualmente  proposto  il  contribuente  proponeva
 tempestivo ricorso; all'udienza di discussione, sentite le parti,  la
 Commissione si riservava di decidere.
    L'operato  dell'ufficio e' certamente corretto, giacche' l'art. 16
 d.P.R. n. 917/1986 non richiama, tra i redditi assimilabili,  di  cui
 all'art. 47, il trattamento di disoccupazione di cui alla lettera e);
 ma  e'  proprio in tale omissione che la Commissione ritiene di dover
 ravvisare la possibile violazione di precetti costituzionali.
    L'omissione e' probabilmente dovuta al  fatto  che  non  e'  stato
 neppure  supposto  un  eventuale  ritardo  nella  sua corresponsione,
 stante la funzione vitale ad esso assegnato dalla legge; e  tuttavia,
 ove  sussista,  il  non previsto regime di tassazione separata rileva
 sotto il duplice profilo della possibile violazione:
       a) del principio di uguaglianza di cui all'art.  3,  avendo  il
 trattamento di disoccupazione funzione sostitutivo della retribuzione
 e  mancando pertanto di qualsiasi giustificazione e ragionevolezza un
 diverso regime tributario per gli emolumenti arretrati;
       b) del "diritto" ai "mezzi di ( ..) adeguati ( ..)  in  caso  (
 ..)  di disoccupazione involontaria (art. 38, secondo comma), poiche'
 il cumulo dei redditi che consegue al mancato richiamo della  lettera
 e)  dell'art.  47  cit.  vanifica,  o  quanto meno riduce gravemente,
 l'utilita' del  trattamento  previsto  stante  l'alta  incidenza  del
 prelievo tributario che ne deriva.
    L'esplicito  richiamo  di  alcuni  - soltanto - dei redditi di cui
 all'art. 47 cit. (lett. a e g) non  consente  di  estendere,  in  via
 interpretativa,  il  regime  di  cui  all'art.  16  all'indennita' in
 questione, prevista nella lett. e) dello stesso articolo.
    La questione di legittimita', rilevante ai  fini  della  decisione
 del proposto ricorso, non e' manifestamente infondata.